
Piste ciclabili e uso improprio da parte di pedoni e runners: facciamo chiarezza
Il perdurare del transito di pedoni e runners sulle piste ciclabili cittadine, in particolare in Corso Italia, pone un problema di sicurezza e di corretta fruizione delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.
È importante sottolineare che molti utenti agiscono in buona fede, convinti che sia consentito correre o camminare su tali piste, spesso per mancanza di informazione e chiarezza sulla segnaletica.
Per contribuire a un corretto uso degli spazi pubblici e alla convivenza tra diversi utenti della strada, è opportuno chiarire la normativa vigente.
La cornice normativa
Art. 3, comma 1, n. 39 del Codice della Strada: definisce la pista ciclabile come parte della strada “riservata alla circolazione dei velocipedi”.
Art. 182, comma 9 CdS: impone ai ciclisti di utilizzare le piste a loro riservate, ove esistenti.
Art. 190 CdS: stabilisce che i pedoni devono circolare sui marciapiedi e attraversare negli appositi punti; da ciò discende che non è consentito camminare o correre sulle piste ciclabili.
Art. 4 del D.M. 30 novembre 1999, n. 557: classifica gli itinerari ciclabili in quattro tipologie (a) piste ciclabili in sede propria; (b) piste ciclabili su corsia riservata; (c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili; (d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
Da tale classificazione si deduce che solo la tipologia “promiscua pedonale e ciclabile” consente la presenza dei pedoni sulla stessa sede dei velocipedi, mentre le tipologie a), b) e d) sono destinate rispettivamente alla sola circolazione ciclistica o alla circolazione condivisa tra ciclisti e veicoli.
Regolamento di esecuzione CdS (D.P.R. 495/1992, art. 122): individua la segnaletica verticale corrispondente alle diverse tipologie di itinerario ciclabile, rendendo immediatamente riconoscibile se una pista è riservata esclusivamente ai velocipedi o è promiscua con altre categorie di utenza.
| Figura | Segnale | Descrizione | Chi può circolare |
|---|---|---|---|
| Fig. II.90 | ![]() | Pista ciclabile | Solo ciclisti |
| Fig. II.92/a | ![]() | Pista ciclabile contigua al marciapiede (caso di Corso Italia) | Solo ciclisti nella parte ciclabile – pedoni solo sul marciapiede adiacente |
| Fig. II.92/b | ![]() | Percorso ciclopedonale promiscuo | Pedoni e ciclisti insieme – convivenza obbligata, velocità moderata |
Corso Italia non è ciclopedonale
La pista ciclabile di corso Italia è pertanto una pista riservata ai velocipedi: non è un percorso promiscuo e quindi pedoni e runners non sono autorizzati a camminare o correre su di essa.
Perché avviene comunque?
- Mancata conoscenza della normativa
- Errata percezione che la pista ciclabile sia parte dell’area pedonale “del lungomare”
- Assenza di campagne informative e segnaletica di richiamo
- Idea diffusa che le piastrelle del marciapiede siano scomode o “non idonee” alla corsa
Cosa occorre fare
Per garantire la sicurezza e la coerenza d’uso delle infrastrutture ciclabili è auspicabile:
- una campagna informativa pubblica;
- l’installazione di pittogrammi e pannelli esplicativi;
- un’azione di sensibilizzazione da parte della Polizia Locale. Il primo passo deve essere infatti l’informazione corretta degli utenti; tuttavia, laddove l’uso improprio persista nonostante i richiami, è doveroso prevedere sanzioni, a tutela della sicurezza e della legalità.
Conclusione
Genova si sta faticosamente dotando di una rete ciclabile strutturata.
Perché essa funzioni e sia sicura è essenziale che ognuno utilizzi lo spazio previsto per la propria modalità di spostamento. Non si tratta di rivendicare una corsia, ma di tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada, in particolare i più vulnerabili.


