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Piste ciclabili e uso improprio da parte di pedoni e runners: facciamo chiarezza

Piste ciclabili e uso improprio da parte di pedoni e runners: facciamo chiarezza

Il perdurare del transito di pedoni e runners sulle piste ciclabili cittadine, in particolare in Corso Italia, pone un problema di sicurezza e di corretta fruizione delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.

È importante sottolineare che molti utenti agiscono in buona fede, convinti che sia consentito correre o camminare su tali piste, spesso per mancanza di informazione e chiarezza sulla segnaletica.

Per contribuire a un corretto uso degli spazi pubblici e alla convivenza tra diversi utenti della strada, è opportuno chiarire la normativa vigente.

La cornice normativa

Art. 3, comma 1, n. 39 del Codice della Strada: definisce la pista ciclabile come parte della strada “riservata alla circolazione dei velocipedi”.

Art. 182, comma 9 CdS: impone ai ciclisti di utilizzare le piste a loro riservate, ove esistenti.

Art. 190 CdS: stabilisce che i pedoni devono circolare sui marciapiedi e attraversare negli appositi punti; da ciò discende che non è consentito camminare o correre sulle piste ciclabili.

Art. 4 del D.M. 30 novembre 1999, n. 557: classifica gli itinerari ciclabili in quattro tipologie (a) piste ciclabili in sede propria; (b) piste ciclabili su corsia riservata; (c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili; (d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

Da tale classificazione si deduce che solo la tipologia “promiscua pedonale e ciclabile” consente la presenza dei pedoni sulla stessa sede dei velocipedi, mentre le tipologie a), b) e d) sono destinate rispettivamente alla sola circolazione ciclistica o alla circolazione condivisa tra ciclisti e veicoli.

Regolamento di esecuzione CdS (D.P.R. 495/1992, art. 122): individua la segnaletica verticale corrispondente alle diverse tipologie di itinerario ciclabile, rendendo immediatamente riconoscibile se una pista è riservata esclusivamente ai velocipedi o è promiscua con altre categorie di utenza.

FiguraSegnaleDescrizioneChi può circolare
Fig. II.90Pista ciclabileSolo ciclisti
Fig. II.92/aPista ciclabile contigua al marciapiede (caso di Corso Italia)Solo ciclisti nella parte ciclabilepedoni solo sul marciapiede adiacente
Fig. II.92/bPercorso ciclopedonale promiscuoPedoni e ciclisti insiemeconvivenza obbligata, velocità moderata

Corso Italia non è ciclopedonale

La pista ciclabile di corso Italia è pertanto una pista riservata ai velocipedi: non è un percorso promiscuo e quindi pedoni e runners non sono autorizzati a camminare o correre su di essa.

Perché avviene comunque?

  • Mancata conoscenza della normativa
  • Errata percezione che la pista ciclabile sia parte dell’area pedonale “del lungomare”
  • Assenza di campagne informative e segnaletica di richiamo
  • Idea diffusa che le piastrelle del marciapiede siano scomode o “non idonee” alla corsa

Cosa occorre fare

Per garantire la sicurezza e la coerenza d’uso delle infrastrutture ciclabili è auspicabile:

  • una campagna informativa pubblica;
  • l’installazione di pittogrammi e pannelli esplicativi;
  • un’azione di sensibilizzazione da parte della Polizia Locale. Il primo passo deve essere infatti l’informazione corretta degli utenti; tuttavia, laddove l’uso improprio persista nonostante i richiami, è doveroso prevedere sanzioni, a tutela della sicurezza e della legalità.

Conclusione

Genova si sta faticosamente dotando di una rete ciclabile strutturata.
Perché essa funzioni e sia sicura è essenziale che ognuno utilizzi lo spazio previsto per la propria modalità di spostamento. Non si tratta di rivendicare una corsia, ma di tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada, in particolare i più vulnerabili.

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