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Statuto

In data 19 giugno 2019 l’Assemblea ordinaria dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova ha approvato il nuovo statuto conforme alla riforma del Terzo Settore, ecco il testo depositato presso l’Agenzia delle Entrate il 1° luglio 2019:

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Circolo Amici della Bicicletta associazione di promozione sociale.

La sede legale dell’Associazione è in via Caffa, 3/5 b – 16129 Genova. La durata dell’Associazione è illimitata.

Il Circolo Amici della Bicicletta aderisce a Legambiente ed alla FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta della quale costituisce base associativa territoriale come FIAB Genova.

Articolo 2

(Scopo)

L’associazione viene costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L’associazione svolge le attività di cui sopra in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché secondaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione stessa.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del DLGS 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 3

(Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali

  1. promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
  2. proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
  3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  4. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  5. promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando forme di consulenza diretta ai cittadini, organizzando corsi finalizzati allo scopo e patrocinando manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta che non abbiano carattere di competizione; utilizzando per gli spostamenti dei partecipanti e il trasporto delle biciclette mezzi collettivi di trasporto preferibilmente su rotaia, ricorrendo all’auto privata solamente in casi eccezionali; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
  6. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  7. editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
  8. promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale, i beni culturali e i mezzi di trasporto a propulsione umana quali biciclette e affini.
  9. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, piste ciclabili, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
  10. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il recupero di sentieri e percorsi ciclabili, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate, il recupero di biciclette;
  11. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
  12. promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di gadget e materiale informativo, il noleggio di biciclette o la vendita all’asta di biciclette recuperate in occasione di manifestazioni ed iniziative di promozione dell’uso della bici, la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di cicloraduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  13. assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4

(Soci)

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il Consiglio Direttivo si esprime sull’ammissione entro sessanta giorni dalla data della domanda. La deliberazione è comunicata per iscritto all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivarlo con apposita deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

I soci dell’Associazione possono essere:

  1. Socio volontario
  1. Socio ordinario
  1. Socio familiare – persone conviventi di socio volontario o ordinario
  1. Socio giovane – fino ad anni 25
  1. Socio junior – fino ad anni 14

Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni votano attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate .

Articolo 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:

a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7

(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) L’Organo di amministrazione detto anche Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Vice Presidente;

e) Segretario;

f) Tesoriere;

g) l’eventuale Organo di Controllo;

h) l’eventuale Organo di Revisione.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dai tutti i soci.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

  1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata in via straordinaria:

  1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro tre giorni, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione;
  2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
  3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
  5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  6. approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  2. trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  3. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Può essere previsto l’intervento alle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione detto Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un minimo di 5 membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;
  3. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;
  4. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;
  5. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  6. delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  7. delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea.

Articolo 10

(Presidente dell’Associazione)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 11

(Vice Presidente dell’Associazione)

Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13

(Organo di Controllo)

L’Assemblea dei soci, qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 ed eventuali successive modifiche, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell’apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L’organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

(Organo di Revisione Legale dei Conti)

L’Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; il revisore legale può coincidere con l’organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell’organo di controllo interno sia anche iscritto nell’apposito registro dei revisori legali. L’Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L’Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L’Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 15

(Risorse economiche)

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;

e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di associati e di terzi;

g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L’Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 16

(Esercizio sociale e bilancio)

L’esercizio sociale è compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre di ogni anno.

Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria previo suo deposito presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell’Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale.

Articolo 17

(Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.