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Ciclismo urbano
Il metro e mezzo nel sorpasso dei ciclisti: una norma più forte di quanto sembri?

Il metro e mezzo nel sorpasso dei ciclisti: una norma più forte di quanto sembri?

Quando, alla fine del 2024, il Codice della Strada ha introdotto l’obbligo di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza laterale nel sorpasso dei ciclisti, molti hanno accolto positivamente la novità.

Tuttavia, fin dall’inizio è emerso un dubbio sulla formulazione della norma. L’articolo 148, comma 9-bis, prevede infatti il rispetto della distanza di un metro e mezzo “ove le condizioni della strada lo consentano“.

Una formulazione che a molti è sembrata una sorta di clausola di salvaguardia per gli automobilisti: se la strada è stretta, si potrebbe pensare che sia consentito sorpassare comunque a distanza inferiore.

Il mese scorso è circolata sui social un’interpretazione dell’Avv. Giuseppe Di Palo, molto attivo sui temi della mobilità e della sicurezza stradale. Abbiamo sottoposto questa lettura anche ad alcuni nostri amici avvocati esperti di mobilità ciclistica, che si sono detti sostanzialmente concordi con il collega. Ne emerge un’interpretazione diversa da quella più diffusa e, per certi aspetti, molto più interessante.

Secondo questa lettura, l’espressione “ove le condizioni della strada lo consentano” non significa che sia possibile sorpassare a una distanza inferiore al metro e mezzo quando la carreggiata è stretta. Significa invece che il sorpasso può essere effettuato soltanto quando esistono le condizioni per garantire quella distanza di sicurezza.

In altre parole: se non c’è spazio sufficiente, non si sorpassa.

Questa interpretazione trova fondamento nei principi generali del Codice della Strada, a partire dall’articolo 140, che impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. Inoltre è coerente con il consolidato orientamento che considera il ciclista un utente vulnerabile e richiede agli altri conducenti una particolare prudenza.

Le conseguenze pratiche sono rilevanti.

Su una strada stretta, oppure in presenza di una linea continua che impedisce di allargarsi per mantenere la distanza minima, il conducente dovrebbe attendere che si presenti una situazione idonea per effettuare il sorpasso in sicurezza.

Naturalmente si tratta di un’interpretazione giuridica che dovrà essere confermata e precisata dalla giurisprudenza. Saranno infatti i tribunali a stabilire nel tempo come applicare concretamente la nuova disposizione nei singoli casi.

Resta però un elemento importante: per la prima volta il legislatore ha indicato una misura precisa. Non si parla più genericamente di “distanza adeguata”, ma di un metro e mezzo.

E se in caso di incidente venisse accertato che tale distanza non è stata rispettata, quel mancato rispetto potrebbe assumere un peso significativo nell’accertamento delle responsabilità.

Per chi si muove in bicicletta e per chi guida un veicolo a motore il messaggio è semplice: il metro e mezzo non è un obiettivo ideale. È la distanza minima di sicurezza che deve guidare ogni manovra di sorpasso.

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